Qui di seguito potete trovare alcune domande ricorrenti relative al tema “Viaggi”.
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DOMANDE RICORRENTI (F.A.Q.)
1) Un passeggero che subisce un ritardo a causa della Compagnia aerea, in quali casi può essere risarcito?

2) Quanto è responsabile la Compagnia aereo verso il bagaglio registrato?

3) Un passeggero che ha subìto un danno al proprio bagaglio, come può reclamare?

4) Gli standard italiani sulla sicurezza sono in linea con quelli europei?

5) In quali casi è garantita una franchigia in caso di scioperi degli enti aeroportuali?

6) Cosa si intende per bagaglio a mano? E bagaglio registrato? E come sono regolamentati?

7) Quali sono i Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999?

8) Quando si considera un volo in ritardo ed è possibile richiedere un rimborso??

9) Qual’ è il criterio per cui un passeggero può passare da una classe superiore (o inferiore)?

10) Quali sono le compagnie aeree extracomunitarie che non soddisfano i pertinenti requisiti in materia di sicurezza?

RISPOSTE
1) Un passeggero che subisce un ritardo a causa della Compagnia aerea, in quali casi può essere risarcito?
Oltre alle forme di assistenza previste in caso di ritardo dal Regolamento (CE) N.261/2004, nei trasporti effettuati da compagnie aeree comunitarie o da compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999, la compagnia aerea è responsabile del danno subito dal passeggero a causa del ritardo fino a 4.150 Diritti Speciali di Prelievo (DSP)* – equivalenti a circa €.4.841,00 – per passeggero. Il risarcimento non è dovuto se il vettore dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle. Il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Il risarcimento può essere richiesto alla compagnia aerea con cui è stato stipulato il contratto o a quella che opera il volo, se diversa. Il diritto al risarcimento per danni si prescrive entro due anni a decorrere dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a destinazione del volo o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto. In tutti i casi di ritardo di voli in partenza dal territorio italiano, il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l’assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque entro la prevista ora d’imbarco. Successivamente le informazioni saranno fornite almeno ogni 30 minuti.

2) Quanto è responsabile la Compagnia aereo verso il bagaglio registrato?
In caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio registrato (consegnato al momento dell’accettazione) il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP* (circa €.1.167,00). La compagnia aerea è responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo: un difetto inerente al bagaglio stesso che la compagnia medesima dimostri che la responsabilità del danno è imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione Il limite di 1000 DSP* ( circa €.1.167,00 ) potrà essere superato nel caso in cui il passeggero effettui, al più tardi al momento della registrazione, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio salvo il pagamento dell’eventuale relativo supplemento. Il passeggero che intende dichiarare un maggior valore del proprio bagaglio ha diritto di prendere visione di un tariffario sugli eventuali costi supplementari. In caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio a mano, compresi gli oggetti personali, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP* (circa €.1.167,00) solo nel caso in cui il danno sia imputabile alla compagnia aerea

3) Un passeggero che ha subìto un danno al proprio bagaglio, come può reclamare?
Il reclamo deve essere presentato o inviato, alla compagnia aerea, in forma scritta – usufruendo anche degli appositi moduli P.I.R. (Property Irregularity Reports) disponibili presso l’assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale -, a pena di decadenza, immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio o in caso di ritardo entro 21 giorni dalla data di effettiva riconsegna. Ove possibile è preferibile contestare il danno immediatamente al momento della consegna, altrimenti spetterà al passeggero provare che il danno subito si è verificato durante il trasporto aereo. 11 Il diritto di risarcimento dei danni è soggetto alla prescrizione di due anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell’aeromobile o comunque da quello previsto per l’arrivo, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea entro i termini sopra esposti. Salvo che la compagnia aerea riconosca anteriormente la perdita del bagaglio registrato, il bagaglio stesso si intende perso ove non sia giunto a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista per la riconsegna. In tal caso il passeggero può agire per la tutela dei propri diritti. Se la compagnia aerea che ha effettuato il trasporto è diversa da quella con la quale è stato stipulato il contratto, il passeggero può presentare il reclamo e la richiesta di risarcimento indistintamente all’una o all’altra compagnia.

4) Gli standard italiani sulla sicurezza sono in linea con quelli europei?
Il sistema di sorveglianza degli operatori italiani di trasporto aereo è perfettamente in linea con gli standard ICAO e con le normative internazionali. L’ENAC ha infatti adottato le normative JAR-OPS 1 e 3, che regolano gli aspetti del trasporto pubblico con aeroplani ed elicotteri, rispettivamente, e le ha attuate. 16 Tutti gli operatori nazionali sono in possesso di certificazione tecnico-operativa e sono sorvegliati sulla base di programmi che prevedono verifiche sia di sistema che sulle singole attività tecniche, operative, di addestramento e di manutenzione. In aggiunta sono effettuate ispezioni non programmate nei casi di inadempienze segnalate o inconvenienti in esercizio. Lo standard di sorveglianza applicato dall’ENAC sia sulla manutenzione che sulle operazioni di volo è stato più volte verificato dai team di standardizzazione JAA, FAA ed ICAO e ritenuto conforme agli standard internazionali; in particolare l’ENAC ha ricevuto dalle JAA l’accreditamento quale autorità standardizzata per il riconoscimento europeo delle certificazioni delle imprese di manutenzione e degli operatori aerei rilasciate in Italia.

5) In quali casi è garantita una franchigia in caso di scioperi degli enti aeroportuali?
Sulla base dell’attuale normativa: 1. I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi sono i seguenti: dal 18 dicembre al 7 gennaio dal 24 aprile al 2 maggio 24 dal 27 giugno al 4 luglio dal 27 luglio al 5 settembre dal 30 ottobre al 5 novembre dal giovedì precedente al giovedì successivo alla Pasqua dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate 2. È garantita la regolare effettuazione di tutti i voli (inclusi i voli charter) schedulati negli orari pubblicati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle predette fasce. 3. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7 – 10 / 18 – 21: a) In caso di sciopero del personale dipendente dalle compagnie aeree, è garantita, per ogni compagnia aerea l’effettuazione di: un volo intercontinentale in partenza per continente (aree geografiche come definite dalla IATA) un collegamento monogiornaliero da e per le isole, da ciascun aeroporto nazionale servito i voli charter di collegamento con le isole, regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.Nel caso in cui lo sciopero possa comportare la cancellazione di voli charter autorizzati e notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, al fine di tutelare il diritto degli utenti di riprogrammare la partenza, i vettori aerei interessati sono tenuti ad informare immediatamente i tour operators sulle modalità dello sciopero e sulle eventuali misure alternative disponibili b) In caso di sciopero del personale del Servizio di Assistenza al Volo (ENAV), è garantito, per ogni compagnia aerea: l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero l’arrivo a destinazione di tutti i voli intercontinentali, compresi i transiti sugli scali nazionali 25 la partenza dei voli intercontinentali, nella misura del 50% dei voli schedulati da ciascuna compagnia aerea un collegamento monogiornaliero da e per le isole, da ciascun aeroporto nazionale servito E’ possibile consultare sul sito internet dell’ENAC www.enac-italia.it l’elenco dei voli garantiti.

6) Cosa si intende per bagaglio a mano? E bagaglio registrato? E come sono regolamentati?
Per bagaglio a mano si intendono quegli articoli che il passeggero può portare con sé in cabina per sistemarli nei comparti portaoggetti sovrastanti o sotto al sedile anteriore. Per bagaglio registrato si intendono quegli articoli che vengono consegnati al vettore per il trasporto nelle stive di un aeromobile e non sono accessibili al passeggero durante il volo. Tali bagagli vengono pesati, etichettati e registrati sul biglietto del passeggero. Lo scontrino dell’etichetta bagaglio serve all’identificazione del bagaglio all’arrivo. In applicazione della normativa in vigore (Circolare APT-09 dell’8 maggio 2001) è consentito il trasporto in cabina dei seguenti articoli: un bagaglio, corredato di etichetta nominativa, la cui somma delle dimensioni (base, altezza, profondità) non superi complessivamente i 115 cm e comunque rientrante nei limiti delle misure di ingresso degli apparati di controllo ai raggi X una borsetta o borsa portadocumenti o personal computer portatile 23 un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD un soprabito o impermeabile un ombrello o bastone da passeggio un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare culla portatile e cibo per neonati, necessario per il viaggio articoli da lettura per il viaggio articoli acquistati ai “Duty Free” e negli esercizi commerciali all’interno dell’aeroporto (in quantità e peso limitati) E’ vietato il trasporto nei propri bagagli sia a mano che da stiva dei seguenti articoli: armi e munizioni esplosivi, fuochi artificiali e razzi gas compressi (infiammabili, non infiammabili, refrigeranti, irritanti e velenosi) come i gas da campeggio, bombolette spray per difesa personale, pistole lanciarazzi e le pistole per starter sostanze infiammabili (liquide e solide) compreso alcool superiore a 70 gradi sostanze infettive e velenose sostanze corrosive sostanze radioattive sostanze ossidanti sostanze magnetizzanti congegni di allarme torcia subacquea con batterie inserite oggetti costituenti armi improprie Eventuali modifiche alla sopra richiamata normativa – successive alla data di pubblicazione del presente opuscolo – potranno essere verificate sul sito www.enac-italia.it, alla sezione “Le Circolari” – SERIE AEROPORTI (APT-09)

7) Quali sono i Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999?
Albania, Arabia Saudita, Austria, Bahrain, Barbados, Belgio, Belize, Benin, Botswana, Bulgaria, Cameroon, Canada, Capo Verde, Colombia, Cipro, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Gambia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Kenya, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Messico, Mongolia, Namibia, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Paraguay, Perù, Portogallo, Principato di Monaco, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Ceca, Repubblica Unita della Tanzania, Romania, Saint Vincent e Grenadines, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Tonga, Ungheria.

8) Quando si considera un volo in ritardo ed è possibile richiedere un rimborso??
SI VERIFICA QUANDO LA PARTENZA DELL’ AEROMOBILE SIA RITARDATA RISPETTO ALL’ORARIO DI PARTENZA PREVISTO. In caso di ritardo del volo rispetto all’orario di partenza previsto: di almeno due ore per le tratte aeree fino a 1.500 Km di almeno tre ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km di almeno quattro ore per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’U.E. il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al punto C. “Assistenza” delle modalità di protezione. Nei casi in cui il ritardo superi le cinque ore, il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al punto B. “Rimborso o imbarco su un volo alternativo” delle modalità di protezione.

9) Qual’ è il criterio per cui un passeggero può passare da una classe superiore (o inferiore)?
Qualora il vettore aereo sistemi il passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare. Qualora, invece, il vettore aereo sistemi il passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, dovrà essere corrisposto un rimborso entro sette giorni – in contanti, mediante trasferimento bancario, con versamenti o assegni bancari o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi: del 30 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree fino a 1.500 Km del 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km del 75% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’U.E.

10) Quali sono le compagnie aeree extracomunitarie che non soddisfano i pertinenti requisiti in materia di sicurezza?
La black list nasce da un intervento della Comunità Europea e mira a garantire ai passeggeri un elevato livello di protezione contro i rischi per la sicurezza del volo. La black list elenca una serie di compagnie aeree extracomunitarie che non soddisfano i pertinenti requisiti in materia di sicurezza. Tale elenco è basato su criteri comuni elaborati a livello comunitario. I vettori aerei che figurano sull’elenco comunitario sono oggetto di un divieto operativo su tutto il territorio della Comunità. L’aggiornamento periodico di tale lista consente l’adozione rapida delle decisioni e fornisce ai passeggeri informazioni adeguate e aggiornate in materia di sicurezza. Comunicato della Commissione europea del 22 marzo 2006 (IP/06/359): “Le compagnie aeree poco sicure non potranno più solcare i cieli europei”.